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Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI sono diversi, sono legati all’attività svolta dal lavoratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi intrinseci alla loro attività. I DPI impiegati più frequentemente sono quelli per la protezione respiratoria, per la protezione congiuntivale, per la protezione delle mani, per la protezione del corpo, per la protezione dei piedi e per la protezione del capo.
DPI: cosa e quali sono i dispositivi di protezione individuale
Come disposto dal Decreto Legislativo 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Inoltre, ulteriore obbligo è quello di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le mancanze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo.
Quali requisiti devono rispettare i DPI
I DPI devono:
· Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
· Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
· Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
· Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità
Classificazione dei DPI
I DPI si suddividono in tre categorie, secondo quanto riportato dal Decreto Legislativo 475/92.
I DPI di prima categoria, o di progettazione semplice, sono destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, quali azioni lesive o rischi da contatto o da urti con oggetti caldi (fino ai 50°C), o ancora urti lievi e vibrazioni che potrebbero compromettere organi vitali.
I DPI di seconda categoria sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie.
I DPI di terza categoria, anche detti di progettazione complessa, sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. In questa categoria rientrano: apparecchi di protezione respiratoria filtranti, ma anche DPI per attività in ambienti con temperatura d’aria non superiore a -50°C o non inferiore a 100°C.